La più grande Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) di Roma, per rilevanza patrimoniale e attività di assistenza svolta.

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Allegati

Regolamento R.S.A.

Titolo 1
Destinatari della RSA

0. La RSA con livello d’intensità assistenziale di medio livello, fornisce prestazioni nell’area della senescenza riferite a persone anziane con totale o prevalente limitazione della propria autosufficienza, portatori di patologie geriatriche e neurologiche stabilizzate. Sono esclusi i pazienti con patologie psichiatriche.

1. La RSA è organizzata in due nuclei di 20 posti ciascuno per un totale di 40 posti letto ed è inserita nell’ambito di una struttura residenziale (casa di riposo).

2. Gli ospiti della RSA vengono periodicamente valutati da una unità valutativa territoriale che provvede alla conferma del ricovero ovvero alla dimissione dell’ospite.

Titolo 2
Personale RSA –prestazioni –

4. Nella RSA sono erogate le prestazioni con le modalità previste nel Regolamento Regionale 6/6/1994 n. 1:

– Prestazioni di medicina generale (art.7)

– Prestazioni specialistiche (art.8)

– Prestazioni farmaceutiche (art.9)

– Prestazioni infermieristiche (art. 6 comma d)

– Prestazioni riabilitative (art.6 comma e)

– Attività di animazione, occupazionale e ricreativa (art. 6 comma m)

– Prestazioni protesiche, odontoiatriche e podologiche alle condizioni previste per la generalità dei cittadini (art. 6 punto 4)

– Consulenza e controllo dietologico (art. 6 comma f)

– Prestazioni di tipo alberghiero(art. 6 comma l)

– Assistenza religiosa (art. 6 punto 4 comma b)

– Prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare (art. 6 comma h)

– Prestazioni di sostegno psicologico (art. 6 comma g)

– Prestazioni di prevenzione della sindrome di immobilizzazione (art. 6 comma i)

– Prestazioni base di parrucchiere, barbiere e simili a richiesta degli ospiti a carico dell’utente (art. 6 punto 4 comma a)

4. Le prestazioni vengono fornite con personale professionalmente qualificato sia a rapporto dipendente che a rapporto convenzionato o libero professionale e per le quali la RSA si assume ogni responsabilità.

5. Le prestazioni vengono erogate sulla base di uno specifico ed individuale programma di cura concordato con il medico curante corrispondente ai problemi/bisogni identificati e alcuni chiari obiettivi, sul raggiungimento dei quali si parametra la qualità dell’intervento stesso.

6. In caso di adozione di un sistema di orario flessibile, la RSA assicura la presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza.

7. Le prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare consistono nell’aiuto dell’ospite perl’igiene e la cura della propria persona e dell’ambiente, vengono erogate da personale O.T.A. (operatore tecnico di assistenza cat.B3) e da esecutori assistenza anziani cat.B1.

8. Le prestazioni tutelari vengono distribuite su 3 turni di lavoro (07.00-14.00; 14.00-21.00; 21.00-07.00) continuativi nelle 24 ore e garantiscono un rapporto personale-ospite in relazione al livello medio d’intensità assistenziale della RSA. Gli OTA sono in numero di 10 (dieci) unità complessive.

9. Le prestazioni di medicina generale sono erogate dal medico di libera scelta dell’assistito, nei
limiti e alle condizioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

10. Le prestazioni infermieristiche sono affidate a personale abilitato a termini di legge.

11. Le prestazioni infermieristiche consistono nelle tecniche di base, nell’assistenza diretta all’anziano, nelle attività amministrative e di controllo sanitario e vengono erogate da infermieri professionali (cat. D).

12. Le prestazioni infermieristiche vengono distribuite su 3 turni di lavoro (07.00-14.00; 14.00-21.00; 21.00-07.00) continuativi nelle 24 ore e garantiscono un rapporto personale-ospite in relazione al livello medio d’intensità assistenziale della RSA, con la presenza di un (1) infermiere per ciascun turno di servizio. Gli infermieri professionali sono in numero di 6 (sei) unità complessive.

13. La responsabilità della direzione organizzativa ed alberghiera della RSA è affidata ad uninfermiere con abilitazione alla dirigenza infermieristica (cat.D3) o caposala AFD (cat.D1).
L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

14. La responsabilità dell’assistenza sanitaria e delle condizioni psico-fisiche degli ospiti della RSA
è affidata ad un medico specialista in geriatria, con la presenza di almeno 4 ore giornaliere ( 24 ore settimanali)
15. Per ragioni di tutela dei dati personali, qualsiasi richiesta relativa allo stato di salute dell’ospite dovrà essere esclusivamente rivolta al medico geriatra.

16. Le diete particolari sono determinate dal dietologo supervisionato dal medico geriatra.

17. Le prestazioni specialistiche erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono assicurate
dalla Unità Sanitaria Locale RMC competente per territorio.

18. La RSA non si assume alcun onere per prestazioni medico specialistiche al di fuori dalle prestazioni erogate del SSN ed infermieristiche non espressamente richieste dal personale sanitario responsabile della struttura.

19. Le prestazioni farmaceutiche nella RSA sono assicurate con le modalità e nei limiti previsti per la genericità dei cittadini. I farmaci da somministrare in esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, il materiale e i presidi sanitari e di medicazione nonché le protesi sono forniti dalla Unità Sanitaria Locale RMC competente per territorio.

20. E’ severamente vietato portare farmaci agli ospiti da persone senza il permesso della direzione sanitaria.

21. Le prestazioni riabilitative e di terapia occupazionale nella RSA consistono nell’impedire gli effetti involutivi del danno stabilizzato nello svolgimento delle comuni attività quotidiane, nella rieducazione psico-sociale e nel recupero/mantenimento delle funzioni cognitive e comportamentali.

22. Le prestazioni riabilitative (fisiochinesiterapia) vengono distribuite su un turno di lavoro e garantiscono un rapporto personale-ospite in relazione al livello medio d’intensità assistenziale della RSA, con la presenza di due (2) terapisti della riabilitazione (cat. D). L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

23. Le prestazioni di terapia occupazionale sono garantite da un (1) terapista occupazionale.
L’orario di lavoro è di 24 ore settimanali.

24. Le attività ricreative e di animazione nella RSA sono svolte attraverso il contributo delle associazioni di volontariato a norma della legge regionale 28 giugno 1993 n.29, dal terapista occupazionale e dal servizio sociale.

25. Il responsabile della direzione organizzativa ed alberghiera (dirigenza infermieristica cat. D3 o caposala AFD cat.D1) in caso di trasporto dell’ospite per visite specialistiche e in ospedale, avvisa immediatamente i familiari o referenti e mantiene con gli stessi costanti rapporti durante il periodo di degenza. Non è prevista assistenza all’esterno della RSA.

26. Il servizio della Croce Rossa è assicurato con le modalità e nei limiti previsti dall’S.S.N. 27. Presso la RSA è assicurata l’assistenza religiosa di culto cattolico nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di ciascun ospite attraverso la presenza di un sacerdote. Per gli altri culti si provvede d’intesa con le rispettive autorità religiose.

Titolo 3
Gestione delle risorse umane e tecnologiche

29. La direzione dell’Ente, sentito il responsabile sanitario, definisce il rapporto di personale:

– in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica
professionale;

– per posizione funzionale;

– per qualifica;

– in rapporto ai volumi e alle tipologie delle attività, secondo criteri specificati dalla
normativa regionale

30. La direzione dell’Ente sentito il responsabile sanitario prevede specifiche procedure di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici, un’inventario di apparecchiature in dotazione e un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche.

Titolo 4
Alloggio, vitto, divieti e orari

31. Gli ospiti e i familiari si impegnano a :

– osservare le regole di ordine e igiene dell’ambiente.

– mantenere in buono stato l’alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovino installate nonché adeguarsi alle disposizioni della RSA al fine di garantirne la perfetta utilizzazione.

– segnalare alla RSA l’eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature dell’alloggio.

– a non effettuare la riparazione o la manomissione delle attrezzature e apparecchiature da parte di persone non autorizzate dalla direzione.

– I pasti sono serviti nei seguenti orari:

– colazione ore 8,00-9,00

– pranzo ore 12,00-12,30

– merenda ore 16,00-16,30

– cena ore 18,00-18,30

– Le particolari esigenze o necessità di alimentazione saranno valutate dal medico geriatra, sentito il nutrizionista

32. Agli ospiti e familiari è fatto divieto di:

– lavare e stendere alle finestre capi di biancheria.

– usare apparecchi rumorosi che possono comunque arrecare disturbo agli ospiti.

– gettare immondizie, rifiuti o acqua fuori dalla finestra.

– vuotare nel water, bidet, lavabo, qualsiasi materia grassa e di altra natura, tale da otturare e nuocere al buon stato delle condutture.

– asportare da sale e locali oggetti e arredamenti che ne costituiscono arredo, senza autorizzazione della direzione sanitaria

33. Agli ospiti è consentito l’uso di apparecchi radio-televisivi nelle stanze purché non arrechino disturbo ali altri ospiti.

34. Gli ospiti possono usufruire degli apparecchi radio-televisivi collocati nelle sale comuni.

35. L’ospite è invitato ad osservare il silenzio nei seguenti orari:

– nei locali comuni dalle 22,30 alle ore 7,00

– nell’alloggio e nelle zone notte dalle ore 13,30 fino alle ore 15,30 e dalle ore 21,00 alle ore 7,00.

35. Gli ospiti e i familiari si adeguano alle decisioni della RSA prese nell’interesse generale della comunità.

Titolo 5
Norme di sicurezza

37. Agli ospiti e familiari è fatto divieto di:

– tenere nelle stanze cibo deteriorabile.

– utilizzare fornelli e piastre elettriche.

– fumare salvo nei locali ove è consentito.

– In caso di incendio agli ospiti e familiari è fatto obbligo assoluto di attenersi a quanto disposto dai prospetti esposti all’interno della RSA

– usare l’ascensore da parte di persone non accompagnate che non siano in grado di eseguire le necessarie manovre in caso di guasto.

37. Gli ospiti sono liberi di ricevere p/o la RSA le visite di familiari e amici compatibilmente con le esigenze della vita comunitaria ed i suoi orari:

– Qualsiasi variazione nell’orario delle visite deve essere preventivamente concordata con il responsabile della direzione organizzativa e alberghiera (dirigente infermieristico cat.D3 o caposala AFD cat.D1) previa autorizzazione della direzione sanitaria.

Titolo 6
Guardaroba

38. All’atto dell’accoglimento sarà consegnata al responsabile del guardaroba la biancheria personale dell’ospite per l’inventario e l’etichettamento. Tutta la biancheria sarà gestita dal responsabile del guardaroba.

0. Gli ospiti utilizzeranno il servizio di guardaroba per la stiratura e rammendo nei limiti della capacità ricettiva del servizio.

1. Presso la RSA è assicurato il servizio di lavanderia anche per la biancheria personale e sarà a carico dell’utente.

2. In caso di ammanchi della biancheria o del vestiario la RSA si impegna ad effettuare la verifica del caso attraverso il responsabile del guardaroba e ad effettuare eventualmente la necessaria integrazione.

Titolo 7
Rapporti con il personale

3. Gli ospiti e i familiari non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dai programmi individualizzati.

4. Nel caso di presunte eventuali inadempienze da parte del personale, gli ospiti e i familiari devono astenersi dall’avanzare diretta contestazione e segnalare il fatto alla direzione sanitaria che direttamente o tramite un suo funzionario risponderà entro 10 giorni.

5. Gli ospiti e i familiari devono astenersi dall’erogare qualsiasi compenso al personale.

6. Allo scopo di rispondere il più possibile in forma “personalizzata” alle specifiche esigenze di ciascun anziano e dei suoi familiari sono previsti periodici incontri di verifica fra questi ultimi e il responsabile della direzione organizzativa e alberghiera (dirigenza infermieristica cat.D3 o caposala AFD cat.D1).

7. Il personale in servizio è responsabile del lavoro assegnatogli e ne risponde secondo le normative vigenti sullo stato giuridico del personale pubblico dipendente.

8. Il personale in servizio è riconoscibile attraverso cartellini di identificazione con nome cognome e qualifica.

Titolo 8
Volontariato

9. La RSA si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato.

10. Le associazioni di volontariato possono chiedere di accedere alla RSA in funzione degli specifici bisogni degli ospiti a norma dell’art.9 della legge regionale 1 settembre 1993 n°41, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art.12 della legge regionale 28 giugno 1993 n°29 e nel rispetto del regolamento previsto dall’art.13 della legge stessa.

11. Le associazioni di volontariato garantiscono che i volontari siano adeguatamente formati e si attengono ai compiti loro affidati, rispettando i programmi individualizzati e garantendo la tutela della privacy.

12. Il responsabile della direzione organizzativa e alberghiera (dirigente infermieristico cat.D3 o caposala AFD car.D1) intrattiene con i volontari rapporti di collaborazione al fine di garantire che i servizi siano sempre adeguati alle esigenze degli ospiti.

13. Qualsiasi iniziativa dei volontari appartenenti ad associazioni deve essere preventivamente concordata con il responsabile della direzione organizzativa ed alberghiera (dirigente infermieristico cat.D3 o caposala AFD cat. D1).

Titolo 9
Organismi rappresentativi dei familiari degli ospiti

14. La RSA attraverso il servizio sociale e il responsabile della direzione organizzativa ed alberghiera (dirigente infermieristico cat.D3 o caposala cat.D1) individua nella famiglia una risorsa assistenziale oltre che affettiva necessaria per la buona riuscita del progetto assistenziale individuale. In presenza di familiari in grado di provvedere sarà richiesta una collaborazione secondo le esigenze specifiche di ogni singolo anziano e le possibilità/disponibilità della famiglia al fine di mantenere all’anziano la solidarietà attiva dell’ambiente familiare di provenienza.

15. La RSA favorisce la costituzione di associazioni o comitati rappresentativi degli ospiti e/o dei loro familiari, nel rispetto dell’art.6 della legge regionale 1 settembre 1993 n°41 attraverso:

– due rappresentanti degli ospiti

– un rappresentante delle famiglie

– un rappresentante delle associazioni di volontariato che operano all’intermo della struttura

– un rappresentante del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello provinciale

– un rappresentate della consulta regionale per l’handicap

16. Gli organismi rappresentativi svolgono compiti di:

– collaborazione con la RSA per la migliore qualità dell’erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie e agli ospiti.

– promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli ospiti.

17. Gli organismi rappresentativi sono tenuti a rispettare lo Statuto e i regolamenti dell’Ente vigenti.

18. Il funzionamento degli organismi rappresentativi dei familiari degli ospiti viene regolamentato con apposita separata norma.

Titolo 10
Assenza, spostamento, allontanamento e decesso dell’ospite

19. L’ospite gode di massima libertà salvo limitazioni imposte dal suo stato psicofisico.
L’introduzione di tali limitazioni è di competenza del medico geriatra.

20. La RSA declina ogni responsabilità per quanto possa accadere agli ospiti che si allontanano oltre il perimetro della struttura in cui sono accolti senza preavviso alla direzione sanitaria.

21. In caso di ricovero ospedaliero la RSA è esonerata dal prestare la propria assistenza.

22. L’ospite mediante richiesta motivata può chiedere lo spostamento in altra stanza. La RSA si riserva di decidere in merito attraverso l’apertura di un’idonea istruttoria. Lo spostamento può altresì essere disposto dalla direzione sanitaria per motivi organizzativi o sanitari nonché per eventuali esigenze di vita comunitaria.

23. In caso di decesso dell’ospite i suoi legittimi eredi sono tenuti al pagamento della retta fino al giorno del decesso stesso.

24. In caso di decesso gli effetti personali e quant’altro di proprietà del deceduto saranno consegnati agli eventi diritto mediante presentazione di idonea documentazione. In caso di mancato ritiro l’Ente, trascorsi 30 (trenta) gg., darà avvio alle procedure per l’ammortamento dei beni secondo le modalità previste dalla legge 31 ottobre 1942 n° 1423.

Titolo 11
Servizi amministrativi

25. I servizi amministrativi nella RSA sono assicurati da un addetto amministrativo (cat.C1) e dal servizio sociale dell’Ente per le pratiche di segretariato sociale.

Titolo 12
Modalità di accesso e dimissioni

26. La proposta di accesso dell’utente alla RSA è effettuata dal medico di medicina generale e dai servizi territoriali dell’unità sanitaria locale. In caso di dimissioni dell’utente dall’ospedale da quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Regionale 6-9-94 n. 1.

27. L’accesso e le dimissioni dalla RSA sono disposti dalla unità valutativa di cui all’art. 14 dell’RR 6 settembre 1994 n. 1 previa valutazione multidimensionale del caso.

28. Gli ospiti della RSA possono esse dimessi anche in via temporanea per ricovero in altra struttura sanitaria, per il rientro in famiglia ovvero per altri motivi.

29. Dalla data di comunicazione dell’accoglimento l’ospite avrà tre giorni di tempo per la predisposizione della necessaria documentazione. Eventuali proroghe saranno valutate dal responsabile dell’ufficio accettazione per casi motivati e documentati.

Titolo 13
Strumenti operativi

30. Il medico geriatra, coadiuvato dalla caposala e dai medici di base, ha il compito della compilazione e della tenuta della cartella personale per ogni singolo ospite, il riferimento al comma 1 e 2, art. 12 Regolamento Regionale 6-9-94 n. 1.

31. A cura degli operatori addetti alle attività indicate all’art 6 comma 1 lettera m, sotto la vigilanza del coordinatore di cui all’art. 10, comma 2 dell’R.R. 6-9-94 n. 1, è compilato il diario mensile delle attività collettive e di socializzazione svolte dagli ospiti ed i risultati raggiunti sul piano della autonomia funzionale (comma 5 art 12 R.R. 6/9/94 n. 1)

Titolo 14
Diaria giornaliera e concorso degli utenti al costo del servizio

32. La diaria giornaliera da corrispondere alla RSA è determinata con deliberazione della Giunta Regionale a norma dell’art. 11 della L.R. n. 41 del 1 settembre 1993.

33. Sono a carico degli utenti:

a) le eventuali quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste nella vigente normativa;

b) le spese per le prestazioni di cura personale aggiuntiva rispetto a quelle assicurate alla
generalità degli ospiti (lavaggio biancheria personale, barbiere e parrucchiere e simili);

c) le spese individuali di comfort ambientali (telefono in camera, servizio bar e simili).

34. La quota parte della diaria per le attività di natura sanitaria è a carico della ASL (art. 25 punto 7 RR 6-9-94 n. 1 )

35. La quota parte della diaria per le attività di natura non sanitaria è a carico in tutto o in parte, degli ospiti in base al reddito percepito risultante dalla dichiarazione IRPEF dell’anno precedente e dagli altri elementi da cui può desumersi il reddito del nucleo familiare, rilevato dal Comune competente, tramite il nucleo di valutazione della ASL di residenza dell’assistito, anche con riferimento alla vigente normativa in materia fiscale (art. 25 punto 8 RR 6-9-94 n.1)

36. In sede di determinazione della diaria di cui ai commi precedenti, la Giunta Regionale individua i parametri di reddito cui rapportare l’entità del concorso dell’utente. Nella determinazione dei predetti parametri, deve essere garantita, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 3 della LR 1 settembre 1993 n. 41, la conservazione all’ospite di una quota di pensione o di reddito di importo pari alla pensione sociale, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 11 della stessa legge regionale, in relazione dagli oneri derivanti da familiari a carico (art 25 punto 9 RR 6-9-94 n. 1).

37. Nel caso in cui l’ospite non sia in grado di far fronte in tutto o in parte, alla quota parte della diaria a suo carico , i familiari tenuti all’obbligo degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile dovranno contribuire al pagamento della diaria stessa, in base alla propria capacità economica accertata nella procedura di ammissione.

38. Nel caso in cui la quota parte della diaria non possa essere, in tutto o in parte posta a carico dell’utente o dei suoi familiari, il comune di residenza provvede a corrispondere un contributo integrativo fino a copertura della diaria stessa.

Titolo 18
Note conclusive

39. Copia del presente regolamento interno dovrà essere dato in visione a tutti gli ospiti e loro familiari e alle Amministrazioni Pubbliche tenute al pagamento della retta. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore ed in particolare al regolamento regionale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA).

 

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