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Pubblicazione ai sensi dell’Art. 5, c. 1, c. 4 d.lgs. n. 33/2013

1.  L’obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle  pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o  dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei  casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  puo’ ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all’articolo  2, comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990, n.  241,  e  successive modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell’obbligo   di pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo articolo, provvede ai sensi del  c. 3.

Responsabile dei dati e dell’aggiornamento:
Responsabile della Trasparenza

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

 Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

 Diversamente da quest’ultimo, infatti, l’accesso civico non presuppone un interesse qualificato del richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

 La richiesta può essere presentata sul modulo  appositamente predisposto allegando fotocopia del documento d’identità in corso di validità e presentata:

– tramite posta elettronica
– tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza , Piazzale Antonio Tosti n.4  00147 Roma
– tramite fax al n. 06 5120986
– direttamente presso gli Uffici relazioni con il pubblico, che provvederà tempestivamente a trasmettere la richiesta al Responsabile della trasparenza.

 Il Responsabile della Trasparenza cui presentare la richiesta di accesso civico è il  dott. Fabio Liberati

Piazzale Antonio Tosti n.4  – 00147 Roma
Tel. 06/51858206

casella di posta elettronica : info@irsm.it

casella di posta certificata: istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it   (solo se si dispone di un servizio di posta elettronica certificata).

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

 In caso di ritardo o mancata risposta si potrà presentare una nuova istanza, tramite apposito modulo,  al titolare del potere sostitutivo: dott.ssa  Antonietta Antenucci

Utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:

  • in allegato, via mail, all’indirizzo info@irsm.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
  • di persona, presentando all’ufficio protocollo dell’Istituto (Piazzale Antonio Tosti, n.4) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.